Art. 1.

      1. Un quinto dei membri di una Camera può sollevare questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi o degli atti aventi forza di legge approvati dal Parlamento o adottati dal Governo, anche su delegazione delle Camere, nel corso della durata delle stesse, mediante apposita istanza, indicando:

          a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato, viziate da illegittimità costituzionale;

          b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate.